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Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Societa' concessionarie dei servizi telegrafici di stampa e' concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti, per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani. ((I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge)).

Testo in vigore dal 2 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1961 al 2 gennaio 1970. 17 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… sui canoni stabiliti, per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani. tolto: Gli stessi giornali quotidiani ed aggiunto: I giornali quotidiani e le agenzie di stampa tolto: nonche', i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza legalmente riconosciutiaggiunto: , nonche' le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone aggiunto: di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art7 · fonte del testo