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Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Societa' concessionarie dei servizi telegrafici di stampa e' concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti, per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani. ((I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge)).
Testo in vigore dal 2 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008
