Art. 13 — Ristrutturazione dei fabbricati rurali
Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute ((nei periodi d'imposta 2000 e 2001)). Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della presente legge.
Testo vigente dal 1 gennaio 2001
