Art. 13 — Ristrutturazione dei fabbricati rurali
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Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della presente legge.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1998 al 1 gennaio 2001
