Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Art. 1 — Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianita';
- c)di inabilita' e invalidita';
- d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
- 1)indennita' una tantum;
- 2)provvidenze straordinarie. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d). Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.
Testo vigente dal 26 ottobre 1982
