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Chi e' iscritto nelle liste elettorali di un comune puo' chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso da' immediata notizia al sindaco dell'altro comune. Chi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la dichiarazione del comune di residenza, attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune. Per le domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con la indicazione dei documenti allegati. Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro il 20 novembre, tranne per coloro che siano gia' elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziale, che provvede al rilascio non oltre il 10 dicembre.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
