((I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di osservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune. La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale)).

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 40 parole tolte, 188 parole aggiunte.

I cittadini aggiunto: italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori. I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di tolto: esservi aggiunto: osservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del tolto: comune aggiunto: Comune. La domanda, da inoltrare per aggiunto: il tramite della competente autorita' consolare, deve tolto: pervenire, entro il 15 novembre, aggiunto: essere inviata al sindaco del tolto: comune aggiunto: Comune di nascita o del tolto: comune aggiunto: Comune nelle cui liste aggiunto: risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza tolto: o del comuneaggiunto: , o del Comune di nascita dei suoi ascendenti aggiunto: oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato tolto: per mezzo della predetta autorita' per lo stesso tramite aggiunto: a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorita' consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale. aggiunto: I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle listetolto: , il sindaco richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente aggiunto: il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile. Della condizione di cittadino residente all'estero tolto: e aggiunto: e' fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art11 · fonte del testo