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I cittadini residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune. La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorita' consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza o del comune di nascita dei suoi ascendenti. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato per mezzo della predetta autorita' per lo stesso tramite notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il sindaco richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Della condizione di cittadino residente all'estero e fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art11 · fonte del testo