Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.
Testo vigente dal 13 ottobre 1947
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.
Testo vigente dal 13 ottobre 1947
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento all'art. 48 della Costituzione. Così deciso in Roma, n…
Art. 48 cost. · Art. 1 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art1 · fonte del testo