((Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni. Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio e' composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio e' composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti. La Commissione e' presieduta dal sindaco Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione e' composta di cinque o sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale. I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in case di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario)).

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 238 parole tolte, 468 parole aggiunte.

tolto: Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunaleaggiunto: Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, tolto: una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L'elezione non e' valida se non interviene la meta' del numero dei consiglieri aggiunto: la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione e' tolto: costituita di aggiunto: composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei tolto: comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, aggiunto: Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli tolto: il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, aggiunto: al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri tolto: comuni. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale effetto, per la aggiunto: Comuni. Per la elezione dei componenti effettivi tolto: nei comuni il cui Consiglio non ha piu' di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria schedatolto: , un nome aggiunto: un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di votitolto: , purche' non inferiore a tolto: tre. Nei comuni aggiunto: due nei Comuni il cui Consiglio e' composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio tolto: ha da 40 aggiunto: e' composto da 30 a 50 membritolto: , ogni consigliere dispone di quattro voti che puo' assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore ad otto. Nei comuni il cui Consiglio aggiunto: e a quattro nei Comuni il cui consiglio ha da 60 tolto: ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei i voti e la elezione si effettua con le modalita' di voti al precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto aggiunto: a 80 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di votitolto: , purche' non inferiore a dodici. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'aggiunto: . L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazioneaggiunto: . Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti. tolto: Questi aggiunto: La Commissione e' presieduta dal sindaco Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione e' composta di cinque o sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto tolto: se mancano i componenti effettivi, aggiunto: in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale. tolto: La Commissione e' presieduta dal sindaco. Per aggiunto: I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni tolto: della Commissione e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale. Seaggiunto: , la Commissione decade ed il Consiglio comunaletolto: , nell'epoca indicata nel primo comma, e' sciolto aggiunto: deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in case di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti tolto: eletti per il biennio precedente aggiunto: della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario tolto: prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo aggiunto: stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12 · fonte del testo