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Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L'elezione non e' valida se non interviene la meta' del numero dei consiglieri. La Commissione e' costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha piu' di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria scheda, un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore a tre. Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che puo' assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore ad otto. Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei i voti e la elezione si effettua con le modalita' di voti al precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore a dodici. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Il sindaco non prende parte alla votazione Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale. La Commissione e' presieduta dal sindaco. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale. Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, e' sciolto, i componenti eletti per il biennio precedente restano in carica sotto la presidenza del commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12 · fonte del testo