Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947. Leggi il testo vigente →
Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalita' di cui al successivo art. 17. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947
