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La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali. A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste. La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947
