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La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali. A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste. 1 La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 dicembre 1947, n. 1379
1La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con la seguente modifica al presente articolo: Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta o che non siano stati inclusi nelle liste generali per essere incorsi in una delle incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle liste".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966
