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In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario e' costituita entro il mese di ottobre di ciascun biennio, con decreto del Primo presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta di quattro membri di cui uno designato dal Prefetto e tre dal Consiglio provinciale. Il componente designato dal Prefetto e' scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B, in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina e' fatta tra i funzionari di Prefettura di grado non inferiore all'8ª. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreche' abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. Il Consiglio provinciale designa, altresi', tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento. I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel biennio successivo. I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo presidente della Corte d'appello provvede alla loro sostituzione, promuovendo le necessarie designazioni degli organi competenti. Ai componenti delle Commissioni elettorali mandamentali e' concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza, nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
