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((In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione. I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni. I componenti; la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreche' siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre. A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla elezione dei membri supplenti. I membri supplenti, prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi. I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti. I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente. Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale e' concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato)).

Testo in vigore dal 9 febbraio 1966 al 21 marzo 1998

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 128 parole tolte, 383 parole aggiunte.

In ogni tolto: comune aggiunto: Comune capoluogo di mandamento giudiziario tolto: e' costituita entro il mese di ottobre di ciascun biennioaggiunto: , dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del tolto: Primo presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta tolto: di quattro membri aggiunto: da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno tolto: designato dal Prefetto e tre aggiunto: effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale. tolto: Il componente designato dal Prefetto e' scelto aggiunto: La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione. I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato tolto: di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B, in aggiunto: della carriera direttiva in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della tolto: provincia la nomina e' fatta tra i funzionari di Prefettura di grado non inferiore all'8ª aggiunto: Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni. I componentitolto: ,aggiunto: ; la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei tolto: comuni aggiunto: Comuni del mandamento estranei tolto: all'amministrazione dei comuni aggiunto: all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreche' tolto: abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare aggiunto: siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della tolto: provincia, dei comuni aggiunto: Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. tolto: Il Consiglio provinciale designa, altresi', tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento aggiunto: Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre. A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla elezione dei membri supplenti. I membri supplenti, prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi. I componenti della Commissionetolto: , ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel biennio successivo. I componenti delle Commissioni aggiunto: elettorale mandamentale possono essere rieletti. I membri che, senza giustificato motivo, non tolto: prendano aggiunto: prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. tolto: Il Primo presidente della Corte d'appello provvede alla loro sostituzione, promuovendo le necessarie designazioni degli organi competenti aggiunto: La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente. Ai componenti tolto: delle Commissioni elettorali mandamentali aggiunto: della Commissione elettorale mandamentale e' concessa, oltre tolto: il aggiunto: al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenzatolto: , nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art18 · fonte del testo