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Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art26 · fonte del testo