Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. Leggi il testo vigente →

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune. Sono iscritti, altresi', coloro i quali compiano il 21° anno di eta' entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/1966

    Altra decisione
    19 dicembre 1966

    ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOL…

    Art. 48 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 23 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 24 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art3 · fonte del testo