Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. Leggi il testo vigente →
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune. Sono iscritti, altresi', coloro i quali compiano il 21° anno di eta' entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
