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Non piu' tardi del 31 dicembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni e il trasferimento di essi da una ad altra sezione, a presentarli entro il 15 gennaio alla Commissione elettorale mandamentale, anche per tramite del comune che ne rilascia ricevuta. Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 27, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perche' ogni cittadino possa prenderne visione. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della deliberazione. Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti. Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 22.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947
