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Non piu' tardi del 31 dicembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni e il trasferimento di essi da una ad altra sezione, a presentarli entro il 15 gennaio alla Commissione elettorale mandamentale, anche per tramite del comune che ne rilascia ricevuta.1 Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 27, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perche' ogni cittadino possa prenderne visione. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della deliberazione. Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.1 Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 22.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1947, n. 1379

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La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con la seguente modifica al presente articolo: "I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947. Il termine di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre 1947."

Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 dicembre 1947, n. 1379

    La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con la seguente modifica al presente articolo: "I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947. Il termine di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre 1947."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art31 · fonte del testo