Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, e' punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1000 a lire 5000. La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art48 · fonte del testo