Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o ((piu' cittadini)), e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… e nelle liste degli elettori o che sia effettuata la cancellazione d'uno o piu' tolto: elettori aggiunto: cittadini, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art47 · fonte del testo