Chiunque forma una lista o un elenco ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)) in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)), e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)).

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 4 parole tolte, 16 parole aggiunte.

Chiunque forma una lista o un elenco di tolto: elettori aggiunto: cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di tolto: elettori aggiunto: cittadini iscritti nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa … chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi tolto: degli elettori aggiunto: di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art46 · fonte del testo