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Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all'art. 25, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorita' abbiano comunicato il decesso, ancorche' non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte. Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta, nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale. Detti elettori sono ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art52 · fonte del testo