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Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 e che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 ottobre. Nell'elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri comuni. In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art6 · fonte del testo