[1]Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

[2]3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1993, n. 515

3

La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni".

L. 27 dicembre 2006, n. 296

4

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perché già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.

    Art. 21 cost. · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    Se nell'ordinanza (nella specie: ordinanza 12 maggio 1965 del Pretore di Assisi) con la quale viene sollevata una questione di legittimità costituzionale (nella specie attinente all'art. 8, primo comma della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina per la propaganda elettorale) non siano prospettati profili sostanzialmente diversi da quelli già esaminati e disattesi dalla Corte in precedenti decisioni la questione (ai sensi degli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale) va dichiarata manifestamente infondata. - S. nn. 48/1964, 49/1965.

    Art. 21 cost. · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/1965

    Questione infondata
    26 giugno 1965

    L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della campagna elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, nonché la sanzione penale, comminata dall'art. 8, comma primo, della stessa legge a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti, non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Le suddette disposizioni non danno, infatti, luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ma provvedono soltanto a disciplinare l'esercizio di tale diritto garantendone a tutti l'effettività e ponendo tutti in una situazione di assoluta uguaglianza di trattamento. La presentazione di una domanda assolve ad un compito ben preciso ed indispensabile quale è quello di rendere concretamente possibile alla Giunta municipale, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione, tra tutti gli interessati che intendano partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente all'assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti.

    Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 2 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1993 al 1 gennaio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art8 · fonte del testo