Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147

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La Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Testo in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art4 · fonte del testo