Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1975 al 1 gennaio 2014. Leggi il testo vigente →

((La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresi' a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sara' stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate)).

Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 1 gennaio 2014

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975. 123 parole tolte, 124 parole aggiunte.

La tolto: Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvede a delimitare aggiunto: giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresi' a ripartire gli spazi di cui al tolto: primo comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra aggiunto: secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sara' stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tolto: tra le varie liste o i vari candidati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art4 · fonte del testo