Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1975 al 1 gennaio 2014. Leggi il testo vigente →
((La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresi' a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sara' stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate)).
Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 1 gennaio 2014
