Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1956 al 8 settembre 1985. 95 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, e' ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo. La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Contro la decisione di cui al comma precedente puo' proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art11 · fonte del testo