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Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, e' ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo. La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Contro la decisione di cui al comma precedente puo' proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 18 novembre 1956
