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Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, e' ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo. La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Contro la decisione di cui al comma precedente puo' proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202
1Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni concernenti la formazione e la tenuta degli albi delle imprese artigiane, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 860, entrano in vigore il 31 agosto 1957."
Testo in vigore dal 18 novembre 1956 al 8 settembre 1985
