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Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per lo artigianato. Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

  • a)adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attivita' artigiane della Provincia, nonche' ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilita' locali;
  • b)dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;
  • c)svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge. La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento. I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art12 · fonte del testo