Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970. Leggi il testo vigente →
La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con provvedimento del prefetto. La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati. Essa e' composta:
- a)da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;
- b)dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
- c)da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- d)da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
- e)da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie). I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione. Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:
- a)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- b)il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- c)il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
- d)il presidente dell'Ente provinciale del turismo;
- e)due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;
- f)un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa della Provincia. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970
