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La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con provvedimento del prefetto. La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.2 Essa e' composta:
- a)da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;
- b)dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
- c)da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
- d)da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
- e)da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie). ((I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto)). Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:
- a)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- b)il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
- c)il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
- d)il presidente dell'Ente provinciale del turismo;
- e)due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;
- f)un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa della Provincia. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1970, n. 307
2La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."
Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985
