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La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con provvedimento del prefetto. La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.2 Essa e' composta:

  • a)da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;
  • b)dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
  • c)da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
  • d)da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
  • e)da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie). ((I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto)). Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:
  • a)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
  • b)il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
  • c)il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
  • d)il presidente dell'Ente provinciale del turismo;
  • e)due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;
  • f)un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa della Provincia. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 maggio 1970, n. 307

2

La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."

Testo in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1970

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1956 al 14 giugno 1970. 7 parole tolte, 21 parole aggiunte.

e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie). I componenti di cui tolto: sopra aggiunto: alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente tolto: e il vice presidente della Commissione aggiunto: della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto. Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 maggio 1970, n. 307

    La L. 11 maggio 1970, n. 307 ha disposto (con l'art. 1) che "Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art13 · fonte del testo