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Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalita' previste al primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato. Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalita' per:

  • a)l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui all'art. 9;
  • b)le elezioni delle Commissioni provinciali per lo artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione dei titolari di imprese artigiane che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;
  • c)la compilazione in ciascuna Provincia della lista dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto a cura di un commissario nominato dal prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri piu' importanti esercitati nella Provincia, nominati dal prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;
  • d)la presentazione al Ministro per l'industria e il commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art21 · fonte del testo