Art. 18 — Norme transitorie
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Rimangono salve le licenze edilizie gia' rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, cosi' da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovra' essere richiesta la concessione. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione: non e' dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta; e' ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data; e' ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data. Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini su indicati. In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune. I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, cosi' da rendere gli edifici abitabili o agibili.3 In caso di mancato completamento delle opere entro il termine su indicato, il concessionario e' tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata. Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gia' approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni e' subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1980, n.385
3La L. 29 luglio 1980, n.385 ha disposto (con l'art.8 comma 1) che:" Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' modificato in quattro anni. La sanzione di cui allo stesso comma non e' applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 16 agosto 1980 al 13 gennaio 1981
