Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennita' predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.2 Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n.5 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n.36) ha dichiarato:" la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
Testo vigente dal 7 febbraio 1980
