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Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'art. 14, puo' dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi. La dichiarazione deve essere fatta con atto autenticato da notaro, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa, si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca. E' ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.
Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960
