La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

Testo vigente dal 13 settembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 19 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: Non oltreaggiunto: La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazionetolto: , ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facolta' di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art18 · fonte del testo