Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. Leggi il testo vigente →
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
- 1)effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- 2)somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne da' immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonche' alla Prefettura perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.
Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960
