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L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'art. 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni: determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati; determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati e' data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a termini dell'art. 21. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel colleggio. L'assegnazione del terzo dei seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente: si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo cosi' il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo. I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parita' dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti. L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'ufficio da' notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perche', a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art23 · fonte del testo