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L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni: determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati; determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1993 al 13 ottobre 2000
