((I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 settembre 1960, n. 962

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La L. 10 settembre 1960, n. 962 ha disposto (con l'art. 15) che " Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 13 settembre 1960

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Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960. 86 parole tolte, 7 parole aggiunte.

I tolto: posti aggiunto: seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti tolto: alle elezioni aggiunto: alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale tolto: relativa, se la vacanza si e' verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente art. 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso. Se la vacanza si e' verificata tra i consiglieri proclamati in base all'art. 21 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purche' da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale aggiunto: dopo gli ultimi eletti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 settembre 1960, n. 962

    La L. 10 settembre 1960, n. 962 ha disposto (con l'art. 15) che " Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art25 · fonte del testo