Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Art. 13 — (Voto di preferenza) L'elettore può manifestare una sola preferenza

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L'elettore puo' manifestare una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere e' fino a 5, non piu' di due nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere e' da 6 a 15 e non piu' di tre nelle altre.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 25 febbraio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art13 · fonte su Normattiva