Art. 16 — Surrogazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1968 al 25 febbraio 1995. Leggi il testo vigente →
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 25 febbraio 1995
