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Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte. Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976
