Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1976, n. 136.
Abrogato dal 25 aprile 1976
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1976, n. 136.
Abrogato dal 25 aprile 1976
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 8, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in piu' collegi. E' fatta eccezione per il Molise, per il quale il col legamento ai deve riferire ad un solo candidato. E' ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art11 · fonte del testo