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Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 8, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in piu' collegi. E' fatta eccezione per il Molise, per il quale il col legamento ai deve riferire ad un solo candidato. E' ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976
