Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1976, n. 136.
Abrogato dal 25 aprile 1976
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1976, n. 136.
Abrogato dal 25 aprile 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:
tolto: 1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in piu' di tre collegi della Regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
tolto: 2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e da' comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art12 · fonte del testo