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Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:
- 1)elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in piu' di tre collegi della Regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
- 2)verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e da' comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976
