Art. 12 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1960
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - SISTEMA ELETTORALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CINQUEMILA ABITANTI - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle norme sull'elezione degli amministratori dei Comuni con piu' di cinquemila abitanti non incorre in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, comma secondo, Cost., e, nella sua formulazione attuale, esprime un quesito chiaro, omogeneo ed univoco, in quanto - diversamente dall'analogo quesito del 1991, dichiarato inammissibile perche' ambiguo - appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato (attualmente in vigore per i soli comuni con meno di cinquemila abitanti); ne' l'eventuale abrogazione referendaria puo' comportare rischi di paralisi, sia pur temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali, essendo comunque possibile ovviare alle difficolta' operative, connesse all'applicazione della normativa di risulta, mediante interventi successivi del legislatore ordinario. Pertanto, va dichiarata ammissibile la richiesta referendaria per l'abrogazione (in alcuni casi parziale, in altri integrale) degli artt. 11, 12, 27, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 e 81, nonche' delle intestazioni delle rispettive Sezioni II e III dei Capi IV, V, VI e VII del Titolo secondo del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni e integrazioni. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
Riguarda ancheart. 56 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 79 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 74 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 47 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 75 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 18
ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 64 — Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 9
La L. 23 marzo 1956, n. 136 ha disposto (con l'art. 40) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 63 del d.p.r. 5 aprile 1951, n. 203.…
Art. 83 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
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Art. 43 — Abrogazioni
… febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.…
Art. 243
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 243 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1962, N. 283…
Art. 231 — Abrogazione di norme precedentemente in vigore
Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni: - regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi…
Art. 57
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°) COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art12 · fonte su Normattiva